IL SINDACO
considerato che è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie innfettive trasmissibili all'uomo attraversio la puntura di zanzara ed in particolare malattie infettive di origine tropicali trasmissibili dalla zanzara tigre e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune, anche in considerazione del fatto che
- nel corso dell'estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunja nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre e che Aedes albopictus costituisce il vettore di altre arbovirosi, tra cui la Dengue e la febbre Zika, la quale ultima si sta rapidamente diffondendo nel continente americano; in particolare nell'estate 2017 sono stati accertati 4 focolai epidemici autoctoni di febbre Chikungunja, rispettivamente: tre nel Lazio ed uno in Calabria;
- nel corso dell'estate 2009 si sono verificati, in otto province del NORD Italia, numerosi casi di contagio da West Nile Deseas (WND), Febbre del Nilo, e che tale virus ha anche quale vettore la zanzara autoctona Culex pipiens;
- è documentata dal Centro Europeo èper la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC 2014) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio delle zanzare responsabili della trasmissione all'uomo di numerose malattie;
- l'intervento principae per la prevenzione di quesxte malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
ORDINA
Nel periodo compreso tra il 1° del mese di Aprile 2018 e il 31 del mese di Ottobre 2018 di seguire:
DI SEGUIRE LE NORME COMPORTAMENTALI RIPORTATI NELL'ORDINANZA ALLEGATA IN .PDF
AVVERTE
La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza 6 attribuita a coloro che risultano avere Maio per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.
La mancata osservanza di tali disposizioni 6 punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad euro E 500,00.
Gli interventi di disinfestazione obbiigatori, non eseguiti dai trasgressori, verranno effettuati d'ufficio con l'addebito della spesa a carico degii inadempienti;
DISPONE INOLTRE
L'attivita di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori a demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 2 nonche ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a cin abilitato dalle disposizioni vigenti.
La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi ed esibendo da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza: Ia documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati; oppure it prodotto medesimo non scaduto; ovvero l'attestato di avvenuta bonifica rilasciato da Ditta Specializzata.
In presenza di casi sospetti ad accertati di Dengue, Chikungunja, Zika e di altre malattie infettive trasmissibili dalle zanzare oppure in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare persistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili, si renders necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve o interventi di rimozione dei focoiai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere Ia effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.