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Contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado per l?anno scolastico 2019-2020

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Giovedì 19 Settembre 2019 00:00

Contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola secondaria  di 1° grado e secondaria di 2° grado  per l’anno scolastico 2019-2020

 

La Regione dell’Umbria, al fine dell’attuazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, fornisce i seguenti criteri:

 

  1. La titolarità dell’intervento per l’erogazione del contributo per i libri di testo è dei Comuni, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 28/2002, i quali ne stabiliscono le modalità attuative, fermo restando il requisito della residenza anagrafica, assicurando l’intervento agli studenti sotto soglia I.S.E.E. prevista al successivo punto 2, includendo i soggetti che, seppur residenti sul loro territorio frequentano scuole di altre regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio.
  2. Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie il cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di € 10.632,94. 

Il valore I.S.E.E. viene determinato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell’allegato A al Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, del Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017, dei Decreti Ministeriali nn. 363 del 29 dicembre 2015, 146 dell’1 giugno 2016 e 138 del 13 aprile 2017 e della Legge n. 89 del 26 maggio 2016.

Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all'I.S.E.E., può essere presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica). In questo caso l’attestazione I.S.E.E. potrà essere acquisita dal Comune successivamente.

Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell’I.S.E.E. (CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere l’attestazione I.S.E.E. definitiva.

  1. Gli interessati dovranno:
  • presentare la domanda direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro il 4 ottobre 2019 sull’apposito modello predisposto (Allegato B), reperibile sul sito internet della Regione, regione.umbria.it/istruzione, sezione Bandi e contributi, presso i Comuni o presso le segreterie delle Scuole;
  • attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E., pari o inferiori ad € 632,94.
  • Dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.
  1. I Comuni accolgono le domande prodotte dai propri residenti sull’apposito modello predisposto (Allegato B), sia per gli alunni frequentanti scuole con sede sul territorio comunale o in comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori Regione. I singoli Comuni valutano l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti, con verifica per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell’acquisizione delle domande il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole.
  1. I Comuni dovranno trasmettere alla Regione Umbria, Servizio Istruzione e Apprendimenti il numero delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio (previa disamina delle stesse), tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: regione@postacert.umbria.it, entro il 31 ottobre 2019;
  1. La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai beneficiari, da parte dei Comuni, è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo).
  1. I Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo.

 

IN ALLEGATO I DOCUMENTI DA SCARICARE E PRESENTARE IN COMUNE 

 

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