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ORDINANZA n.65 REGIONE UMBRIA - DAL 20 OTTOBRE AL 14 NOVEMBRE

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Martedì 20 Ottobre 2020 00:00

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2020, n. 65

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

  1. decorrere dal 20 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020:
    1. è vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto di qualsiasi gradazione dalle ore 18.00 alle ore 6.00 da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, nonché all?interno di circoli ed associazioni private, e ogni altra attività comunque denominata alle fattispecie precedenti riconducibili;
    2. sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 di tutti i giorni i distributori automatici cosiddetti ?h24? che affacciano sulla pubblica via, nonché quelli ubicati all?interno degli esercizi di cui alla lettera a. del presente articolo, e che distribuiscono bevande e alimenti confezionati; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
    3. è vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico E? altresì vietata nelle medesime aree pubbliche dalle 18.00 alle 6.00 di tutti i giorni la consumazione di alimenti e bevande.

  2. A decorrere dal 20 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 ai centri commerciali, outlet, ?mall? o attività comunque denominate, di cui all?articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 si applicano le disposizioni di cui all?allegato 1 alla presente ordinanza ferma restando la vigenza per le singole attività commerciali, di servizio, di somministrazione e ristorazione localizzate all?interno, delle specifiche linee guida di cui all?allegato 9 al DPCM 13 ottobre 2020.
    1. I centri commerciali entro 2 giorni dall?entrata in vigore della presente ordinanza hanno l?obbligo di adeguare il proprio protocollo di sicurezza anticontagio covid 19 per la gestione delle aree comuni nel rispetto delle disposizioni vigenti.
  3. A decorrere dal 20 ottobre 2020 e fino al fino al 14 novembre 2020 sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
    1. E? sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo ?slot machines?, comunque denominati, situati all?interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
  4. A decorrere dal 21 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è attivata la didattica a distanza per ogni giorno di lezione per almeno:
    1. il 50% degli studenti iscritti per l?anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie;
    2. il 50% degli studenti iscritti per l?anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le Agenzie formative e gli Istituti professionali statali in regime di sussidiarietà e ai corsi effettuati presso gli Istituti tecnici superiori (ITS).
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle specifiche categorie di studenti individuate ai sensi delle disposizioni del competente Ministero dell?Istruzione.
  5. A decorrere dal 20 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 gli studenti universitari e delle AFAM preimmatricolati dall?estero, gli studenti di incoming per programmi di mobilità internazionale, il personale docente ed amministrativo delle Università proveniente dall?estero devono contattare il servizio di sanità pubblica territorialmente competente tramite gli indirizzi mail prevenzione@uslumbria1.it o prevenzione@uslumbria2.it o chiamando il numero telefonico 800.63.63.63 e devono osservare l?eventuale permanenza domiciliare con isolamento domiciliare con isolamento fiduciario seguendo le istruzioni dei suddetti servizi di sanità pubblica.
    1. Per l?anno accademico 2020/2021 presso le Università, le istituzioni AFAM riconosciute e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML) è raccomandata, salvo che per gli studenti al primo anno di iscrizione per i quali la didattica è erogata in modalità mista in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida adottate dal Ministero dell?Università e della Ricerca, la massima implementazione delle modalità di didattica a distanza tenuto conto delle specifiche condizioni oggettive.
  6. A decorrere dal 21 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è ridotto al 60% l?indice di riempimento dei posti consentiti sulla carta di circolazione degli autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale.
    1. Le Aziende del trasporto pubblico locale provvedono ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio.

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell?art 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020 e ss.mm.ii

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