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NUOVA ORDINANZA REGIONALE n. 68 del 23 ottobre 2020

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Domenica 25 Ottobre 2020 00:00

NUOVA ORDINANZA REGIONALE n. 68 del 23 ottobre 2020

NUOVA ORDINANZA REGIONALE n. 68 del 23 ottobre 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

Validità dal 24 ottobre al 14 novembre

dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 e? vietata ? l’apertura nelle giornate di domenica:
a) di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;

b) dei centri commerciali, outlet, “mall” o attivita? comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10;

c) dei pubblici esercizi di cui al comma 6 dell’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, inseriti nei centri commerciali individuati dalla lettera b) del presente comma anche se dotati di accesso autonomo al pubblico.

  • dal 24 ottobre 2020 e fino 14 novembre 2020 e? vietato l’esercizio nelle giornate di domenica di ogni attivita? commerciale esercitata su aree pubbliche.
  • Le disposizioni del punto 1 e 2 non trovano applicazione nella giornata del 1 novembre 2020 limitatamente al solo commercio al dettaglio di fiori e piante (codice ATECO G 47.76.10) esercitato in sede fissa o su aree pubbliche.
  • dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 e? consentita l’effettuazione delle sole cerimonie a carattere istituzionale non rinviabili promosse ed organizzate da pubbliche amministrazioni sia in spazi aperti che in luoghi al chiuso, solo ed esclusivamente qualora sia possibile assicurarne lo svolgimento in forma statica e mantenendo rigorosamente il distanziamento interpersonale di un metro lineare sia frontale che laterale e comunque prevedendo il limite massimo di presenze in numero di trenta partecipanti.
  • dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 e? vietata l’effettuazione da parte di soggetti privati e pubblici di iniziative ed eventi promozionali di prodotti alimentari, prodotti tipici e prodotti artigianali, nonche? di ogni altro tipo di evento culturale, sportivo o sociale non esplicitamente riconducibile alle fattispecie consentite ai sensi del DPCM 13 ottobre 2020 e del DPCM 18 ottobre 2020.
  • L’accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento delle funzioni religiose e? consentito nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1 comma 6 lettere o) e p) del DPCM 13 ottobre 2020.
  • E’ fatta raccomandazione ai sindaci per la giornata del 2 novembre 2020 e per le giornate antecedenti ed immediatamente successive di assumere ogni provvedimento utile ad evitare assembramenti presso i cimiteri in relazione alla ricorrenza della commemorazione dei fedeli defunti.
  • dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attivita? di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e societa? dilettantistiche.
  • Resta consentito per le societa? e le associazioni dilettantistiche degli sport di contatto svolgere allenamenti e preparazione atletica in forma individuale a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse societa? ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.
  • dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attivita? realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, universita? del tempo libero e della terza eta? ad eccezione delle attivita? di somministrazione di cibi e bevande che potranno essere effettuate sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo e comunque nel rigoroso rispetto della scheda ristorazione di cui all’allegato 9 al DPCM 18 ottobre 2020.
  • la lettera b. del comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19 ottobre 2020 e? sostituita dalla seguente:
    “b. sono chiusi dalle 21.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono alimenti e bevande, con affaccio sulla pubblica via. Tale misura non si applica ai distributori automatici che somministrano esclusivamente latte e acqua. A partire dalle 18.00 e fino alle 6.00 e? comunque vietata la vendita tramite distributori automatici “h24” di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;”.

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformita? dell’art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020 e ss.mm.ii.

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