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DPCM 3 NOVEMBRE 2020

News

Mercoledì 04 Novembre 2020 00:00

DPCM 3 NOVEMBRE 2020

DPCM 3 novembre 2020. Ulteriori misure di contenimento del contagio in vigore dal 5 novembre.

 
Il Presidente del Consiglio, Conte, ha firmato il nuovo DPCM 3 Novembre 2020, di seguito una sintesi delle misure.
 
VALIDITA' dal 5 NOVEMBRE 2020 al 3 DICEMBRE 2020
 
Impostazione su tre livelli: misure generali valide su tutto il territorio nazionale c.d. "zone verdi", misure relative a c.d. "zone arancioni" e misure relative a c.d. "zone rosse".
 
  • MISURE VALIDE SU TUTTO TERRITORIO NAZIONALE (c.d. zone verdi)
 
Vengono riprodotte le restrizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre attualmente in vigore, con le seguenti integrazioni:
 
  • Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 sono consentiti gli spostamenti solo per situazioni di necessità, esigenze lavorative o motivi di salute;
  • Per tutto l'arco della giornata è fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
  • Sono sospese le mostre e le aperture al pubblico dei musei e degli altri luoghi di cultura;
  • Sono sospese le prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati;
  • Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori (N.B. per la Regione Umbria resta valida l'ordinanza che estende tale obbligo anche alle scuole medie);
  • Per le attività scolastiche in presenza, obbligatorio l'uso della mascherina per i bambini con più di sei anni;
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché i negozi presenti nei centri commerciali, ad esclusione di farmacie, parafarmacie, negozi di alimentari, tabacchi ed edicole (N.B. per la Regione Umbria resta valida l'ordinanza che vieta le aperture nella giornata di domenica dei tutti i negozi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita);
  • Capacità di riempimento dei mezzi pubblici consentita fino ad un massimo del 50%;
  • NOVITA': Con ordinanza del Ministro della Salute saranno individuate zone a rischio alto e zone a rischio massimo
 
  • ULTERIORI MISURE IN VIGORE PER LE ZONE A RISCHIO ALTO, "LIVELLO 3" (c.d. zone arancioni)
 
  • Vietati spostamenti in entrate e uscita da questi territori, salvo che per situazioni di necessità, motivi di salute, esigenze lavorative e di studio quando è prevista didattica in presenza;
  • E' consentito il rientro presso il proprio domicilio o abitazione;
  • Sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residente, salvo che per per situazioni di necessità, motivi di salute, esigenze lavorative, di studio e per usufruire di servizi non sospesi non presenti nel Comune di residenza;
  • Sono sospese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub e gelaterie);
  • Restano consentite mense e catering continuativo, la consegna a domicilio senza limiti di orario e l'asporto fino alle 22, nonché i servizi di ristorazione delle aree di servizio autostradali, negli ospedali e aeroporti;
 
  • ULTERIORI MISURE IN VIGORE NELLE ZONE A RISCHIO MASSIMO, "LIVELLO 4" (c.d. zone rosse)
 
  • Vietati spostamenti in entrate e uscita da questi territori, nonché all'interno degli stessi, salvo che per situazioni di necessità, motivi di salute, esigenze lavorative e di studio quando è prevista didattica in presenza;
  • E' consentito il rientro presso il proprio domicilio o abitazione;
  • Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, ad eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole;
  • Sono sospese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub e gelaterie);
  • Restano consentite mese e catering continuativo, la consegna a domicilio senza limiti di orario e l'asporto fino alle 22, nonché i servizi di ristorazione delle aree di servizio autostradali, negli ospedali e aeroporti;
  • Sono sospese tutte le attività sportive, anche nei centri sportivi all'aperto;
  • Sono sospese le attività dei servizi alla persona ad esclusione di: parrucchieri e barbieri, pompe funebri, lavanderie, tintorie e pulitura articoli tessili;
  • E' consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione e con utilizzo della mascherina;
  • E' consentita attività sportiva all'aperto e in forma individuale. Attività didattica a distanza a partire dalla seconda media (fatti salvi provvedimenti regionali maggiormente restrittivi);
  • Lavoro enti pubblici in presenza solo per le attività indifferibili e che necessitano di tale presenza.
 
La classificazione delle zone di rischio verrà verificata a cadenza settimanale e le ordinanze del Ministero delle Salute resteranno efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.
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