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ORDINANZA SINDACALE N.6 DEL DEL 11.03.2021-SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTELEONE D'ORVIETO

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Giovedì 11 Marzo 2021 00:00

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto del Comune di Monteleone d’Orvieto;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';

VISTO l’art.117 del decreto legislativo 11 marzo 1998, n. 112, in materia di interventi di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art. l, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTO il decreto . 87/2020 del Ministero dell’Istruzione: “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 concernente “Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;

VISTI, in particolare:

  1. il DPCM del 14 gennaio 2021;
  2. il DPCM del 2 marzo 2021;

VISTA, inoltre, la DGR n. 53 adottata dalla Regione Umbria nella data del 27 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il documento “Emergenza Covid-19: Piano scuole fase 3” per misure di sorveglianza specifiche per il contesto scolastico e per le strutture dedicate all’infanzia da zero a sei anni;

APPURATA la condizione di positività al Covid 19 riconducibile ad alunno che frequenta la Scuola dell’Infanzia di Monteleone d’Orvieto;

CONSIDERATO che gli alunni della Scuola Primaria di Monteleone d’Orvieto hanno avuto contatti con gli alunni della Scuola dell’Infanzia dello stesso Comune;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra specificato, sussiste la necessità, in via precauzionale, di sospendere le attività didattiche in presenza nelle suddette strutture da lunedì 8 marzo 2021 a mercoledì 10 marzo 2021, estremi compresi;

RITENUTO necessario che prima della riapertura venga effettuata una sanificazione di tutti gli ambienti, gli arredi e gli oggetti d’uso presenti nella struttura;

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che i provvedimenti oggetto del presente atto sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione a tutela della salute pubblica;

VISTA l'ordinanza n.4 del 6 marzo 2021 con la quale si disponeva la sospensione delle attività in presenza nella Scuola dell'Infanzia e nella Primaria di Monteleone d'Orvieto da lunedì 8 marzo 2021 a mercoledì 10 marzo 2021

VISTA l'ordinanza n.5 del 10 marzo 2021 cn la quale si disponeva la proroga fino al giorno 11 marzo 2021 della sospensione, a titolo precauzionale delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria site in questo comune

CONSIDERATO CHE i tamponi molecolari per gli alunni delle citate scuole, effettuati in data 10 marzo 2021 ha dato esito positivo per alcuni bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia ed esito negativo per la totalità degli alunni, del personale docente ed ausiliario della Scuola Primaria

SENTITA, tramite contatto telefonico, la Direzione dell'Istituto Omnicomprensivo "R. Laporta" di Fabro

 

Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio,

O R D I N A

  1. la sospensione, a titolo precauzionale:
    1. delle attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia, sita in questo Comune, fino al 23 marzo 2021 compreso
    2. delle attività didattiche in presenza della Scuola Primaria, sita in questo Comune, per il giorno 12 marzo;
    3. del servizio di refezione scolastica fino al 23 marzo 2021 compreso;
    4. la riapertura della Scuola Primaria a far data dal 15 marzo 2021.
  2. di dare atto che nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, saranno adottate tutte le attività e misure che l’Azienda Sanitaria Usl Umbria 2 riterrà necessarie; 
  3. di disporre che prima della ripresa delle attività in presenza venga effettuata una sanificazione di tutti gli ambienti, gli arredi e gli oggetti d’uso presenti nelle strutture;

AVVERTE

L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la fattispecie di reato previsto e punito dall’art. 650 del Codice penale;

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