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ORDINANZA n. 15 del 6 maggio 2021 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

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Giovedì 06 Maggio 2021 00:00

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Monteleone d’Orvieto;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';

VISTO l’art.117 del decreto legislativo 11 marzo 1998, n. 112, in materia di interventi di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art. l, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTO il decreto . 87/2020 del Ministero dell’Istruzione: “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 concernente “Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;

VISTI, in particolare:

  1. il DPCM del 14 gennaio 2021;
  2. il DPCM del 2 marzo 2021;
  3. il Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52

VISTA, inoltre, la DGR n. 53 adottata dalla Regione Umbria nella data del 27 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il documento “Emergenza Covid-19: Piano scuole fase 3” per misure di sorveglianza specifiche per il contesto scolastico e per le strutture dedicate all’infanzia da zero a sei anni;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.12 del 4 maggio 2021 con la quale venivano sospese, a titolo precauzionale, le attività in presenza nella Scuola Primaria di Monteleone d'Orvieto dalle ore 12.00 del giorno martedì 4 maggio a venerdì 7 maggio 2021, estremi compresi; 

ACCERTATA la condizione di positività al Covid 19 riconducibile ad alcuni alunni che frequentano la Scuola Primaria di Monteleone d’Orvieto;

COSIDERATO che gli alunni della Scuola Primaria di Monteleone d'Orvieto hanno avuto contatti con gli alunni della Scuola dell'Infanzia dello stesso Comune

ATTESO che, alla luce di quanto sopra specificato, sussiste la necessità, in via precauzionale, di sospendere le attività didattiche in presenza nelle suddette strutture;

RITENUTO necessario che prima della riapertura venga effettuata una sanificazione di tutti gli ambienti, gli arredi e gli oggetti d’uso presenti nella struttura;

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che i provvedimenti oggetto del presente atto sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione a tutela della salute pubblica;

SENTITI, tramite contatto telefonico:

  • l'Azienda USL Umbria 2 
  • la Direzione dell'Istituto Omnicomprensivo "R. Laporta" di Fabro

Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio,

O R D I N A

  1. la sospensione, a titolo precauzionale, delle attività didattiche in presenza della dell'Infanzia, sita in questo Comune, dal giorno 7 maggio 2021 al giorno 16 maggio 2021 estremi compresi;
  2. la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola Primaria, sita in questo Comune, fino al giorno 16 maggio 2021, estremi compresi;
  3. la sospensione del servizio di refezione scolastica dal giorno 7 maggio 2021 al giorno 16 maggio 2021estremi compresi; 
  4. la ripresa, salvo diverse indicazioni da parte dell'Azienda Sanitaria Usl Umbria 2, delle attività in presenza nelle suddette strutture scolastiche a far data dal 17 maggio 2021;
  5. di dare atto che nel periodo di chiusura verranno effettuate ed adottate tutte le attività e misure che l’Azienda Sanitaria Usl Umbria 2 riterrà necessarie; 
  6. di disporre che prima della ripresa delle attività in presenza venga effettuata una sanificazione di tutti gli ambienti, gli arredi e gli oggetti d’uso presenti nelle strutture;

 

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