IL SINDACO
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTI gli art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';
DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art. l, dispone che
TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;
VISTI, in particolare:
ATTESO che lo stato pandemico da Covid-19 persiste ancora costringendo ad assumere periodicamente misure di contrasto e di contenimento sia a livello nazionale che locale a salvaguardia della pubblica salute;