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Ordinanza Sindacale n.16 - CHIUSURA di TUTTI i PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI e AREE GIOCO COMUNALI

News

Giovedì 06 Maggio 2021 00:00

ORDINANZA SINDACALE n. 16 del 2021
Misure integrative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune
CHIUSURA di TUTTI i PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI e AREE GIOCO COMUNALI 
 

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTI gli art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';

DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art. l, dispone che

  • " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

 

TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;

VISTI, in particolare:

  1. il DPCM del 14 gennaio 2021;
  2. il DPCM del 2 marzo 2021;
  3. il Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52

ATTESO che lo stato pandemico da Covid-19 persiste ancora costringendo ad assumere periodicamente misure di contrasto e di contenimento sia a livello nazionale che locale a salvaguardia della pubblica salute; 

DATO ATTO che negli ultimi giorni nel territorio di Monteleone d’Orvieto la situazione epidemiologica mostra un andamento crescente tanto che si sono registrati nuovi casi positivi da Covid-19 per cui si rende necessario adottare misure precauzionali per contrastare la propagazione del contagio a tutela della sanita? pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
CONSIDERATO che le misure di prevenzione della diffusione del contagio debbono essere adottate facendo riferimento anche al contesto comprensoriale nel quale il comune è inserito;
 
RITENUTO, pertanto, che la situazione sia tale da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria:
  • in attuazione del dovere di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ai sensi dell'art.32 della Costituzione;
  • al fine di adottare specifiche misure relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nell'ambito dell'attuale stato di emergenza da ultimo prorogato alla data del 30 aprile 2021;
  • Visto l'articolo 50 e 54/bis del D.Lgs 265/2001
 
EVIDENZIATO come le disposizioni adottate con il presente provvedimento sono coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e che sono proporzionalmente finalizzate, in base a principio di massima precauzione, al contenimento della diffusione dell’epidemia in corso ;
 
O R D I N A  
 
  1. per il periodo dal 07 maggio - 16 maggio 2021, estremi compresi, entro la propria competenza territoriale, le seguenti misure integrative, in particolare:: 
    • la CHIUSURA di TUTTI i PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI e AREE GIOCO COMUNALI presenti sul territorio.
  2. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
 
 
 
 
 
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