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CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE

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Venerdì 25 Novembre 2016 11:12

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata l?irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva; Visti, in particolare, gli accertamenti eseguiti nel periodo dal 21/10/2015 al 22/11/2016, come risultanti dalle informative nelle rispettive date. Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»; Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e particolarmente l'art. 11; Viste la circolari ISTAT esistenti in materia; Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva; Tenuto conto che nei modi di legge è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell?art. 7 della legge 07/08/1990, n. 241; Ritenuto che, nei casi concreti, ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità accertata;

O R D I N A

La cancellazione da questo registro della popolazione residente delle persone di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data 30/05/2016:

  1. STOIAN ADRIAN - nato a PIATRA SOIMULUI ROMANIA il 24/06/1968
  2. MOCANU IONELA - nata a PIATRA NEAMT ROMANIA il 16/11/1975
  3. STOIAN RAFAEL - nato a SIENA ITALIA il 19/08/1999

    D I S P O N E

    che copia della presente ordinanza:

    • venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d?anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell?apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l?art. 143, 3°comma del C.P.C., relativo alla notificagli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell?art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell?art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l?assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune
    • venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, all?Azienda Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali.

    R E N D E N O T O

    in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

    • che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall?ultimo della sua pubblicazione al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 -Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n.223);
    • che responsabile del procedimento è il sottoscritto Ufficiale di anagrafe
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