NUOVO DPCM 13 OTTOBRE 2020 IN VIGORE FINO AL 13 NOVEMBRE 2020
Martedì 13 Ottobre 2020 00:00
Trattandosi di un provvedimento molto corposo, di seguito una sintesi limitata alle principali novità e successivamente un riepilogo complessivo di tutte le misure.
Principali novità:
- Le attività di bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono consentite fino alle 24,00 con servizio al tavolo e sino alle 21,00 in assenza di servizio al tavolo.
- Le feste conseguenti alle cerimonie civili e religione sono consentite con la partecipazione di un numero massimo di 30 persone e nel rispetto dei relativi protocolli.
- Sono sospesi viaggi di istruzione, gemellaggi, visite guidate e le uscite didattiche di qualsiasi natura.
- Sono vietati gli sport di contatto svolti a carattere amatoriale
- E' fortemente raccomandato evitare feste nelle abitazioni privati e ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6.
Riepilogo generale misure di contenimento del contagio contenute nel suddetto DPCM.
- Obbligo di avere sempre con sé la mascherina.
- Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.
- Fortemente raccomandato utilizzo della mascherina all'interno delle abitazioni private in caso di presenza di persone non conviventi.
- Si fa eccezione a tali obblighi nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
- Restano in vigore le linee guida per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per il consumo di alimenti e bevande.
- Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.
- L'uso della mascherina non è obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5 devono rimanere presso il proprio domicilio ed avvisare tempestivamente il proprio medico di medicina generale.
- L'accesso ai parchi e giardini è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.
- E' consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto, anche presso parchi e aree attrezzate, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri.
- E' consentita l'attività sportiva di base presso palestre, piscine e circoli sportivi, nel rispetto del divieto di assembramento e delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport.
- Lo svolgimento di sport di contatto è consentito esclusivamente da parte delle società professionistiche, delle associazioni dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, nel rispetto dei relativi protocolli.
- Per gli eventi e le competizioni relative agli sport individuali e di squadra riconosciuti dal CONI o dal CIP e dalle rispettive federazioni, è consentita la presenza di pubblico in una percentuale non superiore al 15% della capienza totale, e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all'aperto e 200 al chiuso.
- Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica e nel rispetto delle misure di distanziamento.
- Le attività di sale gioco e sale scommesse è consentita a condizione che le regioni abbiano abbiano accertato la compatibilità con con l'andamento della condizione epidemiologica, e che individuino idonei protocolli e linee guida.
- Gli spettacoli al pubblico, in teatri, cinema e altri luoghi all'aperto sono svolti con posti preassegnati e distanziati, con il numero massimo di 1000 partecipanti all'aperto e 200 al chiuso.
- Restano sospese le attività in sale da ballo e discoteche.
- Le feste conseguenti alle cerimonie civili e religione sono consentite con la partecipazione di un numero massimo di 30 persone e nel rispetto dei relativi protocolli.
- E' fortemente raccomandato evitare feste nelle abitazioni private, e ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6.
- Sono consentite manifestazioni fieristiche, secondo misure organizzative adeguate alle caratteristiche dei luoghi.
- L'accesso ai luoghi di culto avviene tenendo conto di misure organizzative atte ad evitare assembramenti, secondo le caratteristiche dei luoghi, e nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro
- L'apertura di musei e luoghi di cultura è consentito previa adozione di misure atte ad evitare assembramenti, e a garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro
- Sono sospesi viaggi di istruzione, gemellaggi, visite guidate e le uscite didattiche di qualsiasi natura.
- E' vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale d'aspetto dei Pronto Soccorso.
- L'accesso di parenti e visitatori nelle strutture di residenza e residenze sanitarie assistite è consentito solo nei casi previsti dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare specifiche misure di prevenzione.
- Le attività di commercio al dettaglio si svolgono a condizione che venga assicurato, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare nei locali per più del tempo necessario agli acquisti.
- Le attività di ristorazione (Bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo.
- Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, nonché la ristorazione da asporto dopo le 21.00
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande siti degli ospedali e aeroporti.
- Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità con la situazione epidemiologica dei propri territori, e che prevedano idonei protocolli o linee guida.
- Restano garantiti servizi bancari e assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico e della filiera agro-alimentare.
- Il Presidente della Regione dispone la programmazione dei servizio di trasporto pubblico.
- Con riferimento alle attività professionali si raccomanda che: siano attuate forme di lavoro agile, siano incentivate le ferie ed i permessi retribuiti, siano assunti protocolli anti-contagio, che sia previsto l'uso di dispositivi di protezione laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di 1 metro, siano incentivate operazioni di sanificazione.
- Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità con la situazione epidemiologica dei propri territori, e che prevedano idonei protocolli o linee guida.
- Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia rispettato il distanziamento sociale e tutte le misure previste dalla relative linee guida.
- Limitazioni spostamenti da e per l'estero (si veda art. 4 e seguenti del DPCM).