Piazza del Municipio, 5, 05017 Monteleone D'orvieto (TR)     |     comune.monteleonedorvieto@postacert.umbria.it     |     0763 834021

Proposta di legge di iniziativa popolare - NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI

News

Lunedì 25 Gennaio 2021 00:00

E' disponibile presso l'ufficio di Anagrafe del Comune di Monteleone d'Orvieto, il modulo per la raccolta firme relativo al progetto di legge di iniziativa popolare che introduca norme specifiche contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e promozione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.


Possono firmare tutti gli iscritti alle Liste elettorali del comune di Monteleone d'Orvieto prendendo un appuntamento con l'ufficio anagrafe allo 0763 834021 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 14.00.


La legge di iniziativa popolare consta di due articoli: 

Art. 1.

  1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
    «Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
    La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
    La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
    All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
    «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

  1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
    "1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.
Valuta la pagina - stampa