Descrizione
Come previsto dall’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, gli elettori TEMPORANEAMENTE all’estero possono esercitare l’opzione di voto per corrispondenza, purché la richiesta pervenga al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 18 febbraio p.v., ovvero entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione, in tempo utile per la necessaria comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, all’indirizzo demografici@comune.monteleone.tr.it e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato, preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente avviso.
La dichiarazione di opzione può, altresì, essere redatta su carta libera, va corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore e deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, nonché una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la domanda debba considerarsi valida ove si dichiari espressamente tale circostanza, anche se l’elettore non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza estera comprenda la data stabilita per la votazione.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.